Alcuni cenni sul DECRETO LEGISLATIVO no. 28/2010 sulla MEDIAZIONE CONCILIAZIONE
Dall’entrata in vigore del D.Lgs n. 28/2010 si definiscono:
mediazione: l’attività di ricerca di un accordo;
mediatore: il soggetto che si adopera per agevolare la conclusione di un accordo;
conciliazione: l’accordo finale.
SCOPO DELLA MEDIAZIONE
Diversamente dal Giudice, il mediatore non è vincolato al principio della domanda, e quindi può perseguire un accordo più ‘creativo’, che possa anche facilitare la continuazione di un rapporto tra le parti necessitato (es: proprietario di una imbarcazione – cantiere costruttore) o che comunque può proseguire (es: rapporto bancario o assicurativo).
Se il processo guarda al passato per verificare torti e ragioni, la mediazione guarda anche al futuro quale
strumento di composizione delle liti, sotto il profilo economico più che giuridico; pertanto, ha un valore in sé, a prescindere dall’effetto deflativo.
 
DOVERI E DIRITTI DEL MEDIATORE
Come nell’art. 38 D.Lgs. n. 5/2003, il mediatore non è nominato dalle parti, ma dall’organismo per il quale opera.
Dovere di riservatezza rispetto a quanto appreso nel corso del procedimento (art. 9).
Obbligo di imparzialità con divieto di assumere diritti od obblighi connessi agli affari trattati (art. 14).
Inutilizzabilità: le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel procedimento non possono essere utilizzate nell’eventuale giudizio, salvo consenso del dichiarante, né essere oggetto di prova testimoniale o giuramento decisorio (art. 10 comma 1).
Dubbio: e in altro giudizio? e l’interpello?
Segreto professionale: non può essere tenuto a deporre su contenuto dichiarazioni rese ed informazioni acquisite, ex art. 200 cpp (art. 10 comma 2).